Covid 19: Informazioni per i clienti in difficoltà - Imprese

L’articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura-Italia”), convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha introdotto una serie di misure di agevolazione, in presenza di dati requisiti, a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, e con esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 da considerarsi non deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

In particolare, come da Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono considerate PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per il calcolo di queste soglie potrebbe essere necessario fare riferimento anche alle imprese collegate (come definite nella Raccomandazione).

L’art. 56 introduce le seguenti agevolazioni:

  • Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020, nemmeno per la parte non ancora utilizzata
  • I prestiti non rateali sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori)
  • Il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020. In particolare, il piano di rimborso di rate/canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l’assenza di maggiori oneri per entrambe le parti

L’art. 56, comma 6 prevede che l’istituto di credito cui venga richiesta l’applicazione delle agevolazioni possa a sua volta richiedere al Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia a copertura del 33% degli importi oggetto di moratoria. La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito (art. 56, comma 7).

ATTENZIONE:

L’articolo 1, comma 248, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”) ha prorogato la scadenza prevista per le misure di sostegno stabilite dal suddetto art. 56, dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Il Decreto n. 73 del 25/05/2021 (“Decreto Sostegni bis”) ha ulteriormente prorogato la scadenza prevista per le misure di sostegno stabilite dal suddetto art. 56 comma 2 dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.

  • SU COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE GIÀ AMMESSE, alla data di entrata in vigore del decreto n. 73/2021, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, DA FAR PERVENIRE AL SOGGETTO FINANZIATORE ENTRO IL 15 GIUGNO 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e 8.
  • Le imprese che hanno già avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, potranno beneficiare della proroga della moratoria stessa, presentando apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L’articolo 1, comma 213, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”) consente alle societa' di agenti in attivita' finanziaria, le societa' di mediazione creditizia e le societa' disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO “K 66.21.00” l’accesso fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Caratteristiche della sospensione Agos

La sospensione messa a disposizione da Agos riguarda l’intero importo della rata.

Per effetto della stessa, le rate relative al periodo della sospensione vengono spostate alla fine del piano di ammortamento, senza calcolo di ulteriori interessi. Quale condizione di miglior favore, dunque, l’operazione non prevede alcun costo aggiuntivo a carico del cliente.

Esempio: Finanziamento di 9.300,00 euro da rimborsare in 60 rate da 176 euro, TAN 5,12 % TAEG 7,16 %. Chiedendo la sospensione di sei rate, il cliente potrà interrompere integralmente i pagamenti per sei mesi. Le rate del periodo di sospensione vengono spostate a fine piano, che si allunga conseguentemente di sei mesi. Complessivamente il cliente rimane tenuto al rimborso di 60 rate da 176 euro, come originariamente previsto.

Come richiedere la proroga della moratoria

Al ricorrere dei requisiti di cui sopra, puoi inviarci la richiesta di proroga utilizzando il modulo che trovi qui.

Provvederemo a riscontrare la richiesta nel minor tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo debitamente compilato, trasmesso unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità all’indirizzo modulisticabo@agos.it.

FAQ

  • Sono previste misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese in difficoltà a causa dell’emergenza Covid 19? Come previsto dall’articolo 56 del Decreto n° 18 del 2020 ed al ricorrere dei presupposti dal medesimo stabiliti, le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, hanno potuto chiedere ad Agos l’accesso alla moratoria fino al 30 giugno 2021; solo le imprese già ammesse possono chiedere, entro il 15 giugno 2021, una proroga della moratoria fino al 31 dicembre 2021, senza maggiori oneri per entrambe le parti. Per effettuare la richiesta di proroga puoi stampare il modulo scaricabile al seguente link, compilarlo e seguire le istruzioni per l’invio contenute nel modulo stesso. Per maggiori informazioni e domande sul Decreto si rimanda al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.mef.gov.it/covid-19/faq.html.
  • Un’impresa può chiedere adesso per la prima volta la moratoria? No, solo le imprese già ammesse al beneficio possono chiedere la proroga della moratoria al 31 dicembre 2021.
  • Quali sono i tempi di risposta per la richiesta di proroga della moratoria? Provvederemo a riscontrare la richiesta nel minor tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento del modulo debitamente compilato, trasmesso unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità all’indirizzo modulisticabo@agos.it.
  • Quali sono i costi della sospensione Agos? La sospensione riguarda l’intero importo della rata. Per effetto della stessa, le rate relative al periodo della sospensione vengono spostate a fine piano, senza calcolo di ulteriori interessi. L’operazione dunque non prevede alcun costo aggiuntivo a carico del cliente.